approfondimento tratto da https://www.trend-online.com
Il mercato immobiliare durante questa pandemia sembra aver assestato bene il colpo, nonostante i cali registratisi nella compravendita durante tutto il secondo trimestre del 2020 (-26,6% dati ISTAT)
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha registrato che le città più penalizzate sono state concentrate nel nord Italia ed in particolare
probabilmente perché zone di maggiore incidenza dei contagi con una flessione nazionale di circa il 15,2% (dati ISTAT 2020).
Nonostante i blocchi imposti dal primo lockdown nazionale, il mercato del settore casa ha però visto un incremento nel valore degli immobili, con particolare riferimento alle abitazioni:
Il divario tra i prezzi degli immobili in crescita e il calo dei volumi di acquisto mostrano come resti costante il desiderio degli italiani di possedere una casa e che quindi il mercato del mattone abbia subito solamente un breve momento di standby.
Le stime degli esperti del settore si prospettano buone, si prevede infatti grande richiesta e crescita del settore per tutto il 2021, incentivata dai vari bonus per la casa dalle agevolazioni previste dal Decreto Ristori 2020 e dalla nuova Legge di Bilancio 2021.
Nonostante l’Italia non sia il paese europeo più avanzato per ciò che riguarda l’ambito dell’innovazione e della green economy, ben 13 miliardi di euro del Recovery Plan 2021 sono stati destinati al cosiddetto progetto di “Rivoluzione Green” per favorire gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell’economia circolare.
Le stime degli esperti del mercato della casa per il 2021 vedono una ripresa nelle richieste di compravendita conseguente ad una diminuzione del prezzo degli immobili e dai bonus per la casa previsti dal Governo.
Ecco una breve panoramica di tutti i bonus casa che sono stati prolungati:
La detrazione del 110% può essere impiegata per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
Tutti questi sostegni da parte dello Stato segnalano questo come uno dei periodi più propizi per investire nell’acquisto della casa.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
91 total views, 1 views today
Ormai da mesi noi di Officina ImmobiliaRe non perdiamo occasione di sottolineare che:
“La base per il successo di una operazione immobiliare è centrare il reale valore di mercato”.
Questa politica ci costringe sempre più di frequente a dover rinunciare ad incarichi per la vendita di immobili perché spesso la richiesta della proprietà supera di molto il valore di stima (generalmente abbiamo una tolleranza nell’accettare gli incarichi intorno al 10% rispetto al valore della nostra perizia).
Nell’articolo di oggi 16/11/20 de Il Sole24 Ore, Marco Speretta, direttore generale del gruppo Gabetti, in un’esaustiva analisi sull’andamento immobiliare del primo semestre 2020, conferma la politica di Officina ImmobiliaRe con queste parole:
”… sul fronte dei prezzi d’acquisto, lo sconto medio rispetto alle richieste si aggira intorno al 12% con una forchetta che oscilla tra il 9 e il 15 per cento.
Anche su questo aspetto il dato medio è positivo perché si è molto ridotto rispetto al passato ed è un segnale di salute.
La percentuale può ancora superare il 12% in quei casi in cui il venditore insiste per immettere sul mercato una casa con una richiesta fuori mercato.
Quando la stima è corretta si riesce abbastanza agevolmente a fare incontrare domanda e offerta!”.
Tante più informazioni di vendita un agente immobiliare riesce a reperire (informazioni certe, non per sentito dire), tanto più puntuale sarà la valutazione di un immobile futuro alla vendita.
Una questione numerica e analitica con tutte le sfaccettature del caso per individuare il giusto valore di mercato (anche se spesso non piace al venditore) e portare a frutto il lavoro con l’atto di vendita.
Maghi e illusionisti quindi alla larga, non esiste nessuno in grado di vendere un immobile ad un prezzo superiore a quello indicato dal mercato.
Continua sempre sul Sole 24 Ore, Marco Speretta direttore generale del gruppo Gabetti, dicendo che i compratori
“…Sono mediamente più preparati che in passato, specialmente sui prezzi.
Si informano sul web e arrivano alla trattativa avendo già in mente una propria idea”.
Noi Officina ImmobiliaRe abbiamo inoltre notato che spesso i clienti arrivano alla proposta di acquisto avendo già le idee chiare sulle possibilità di accesso al credito.
Continua Marco Speretta:
“..c’è ancora poca sensibilità rispetto al numero e alla completezza documentale necessari al rogito, allo stato di conformità generale dell’immobile dagli aspetti catastali agli impianti”.
Secondo il medesimo studio, cosa che abbiamo riscontrato anche su Crotone, nonostante le prime perplessità i prezzi hanno tenuto.
Si è registrata una flessione a livello nazionale di circa 1,1% (confrontata con le nostre ultime compravendite sul territorio Crotonese).
La lieve flessione, con molta probabilità ha avuto un tenuta favorita dai vari bonus per la casa, dai vari fondi di garanzia Consap ed Euroansa e dai tassi di interesse sui mutui, elemento di traino del mercato, che hanno stimolato compravendite e surroghe.
Sarà da tenere d’occhio nei prossimi mesi l’effetto dovuto al cambiamento dei requisiti di garanzia Consap prima casa che limita la misura ai soli soggetti definiti prioritari.
Stabili invece i tempi di compravendita per gli immobili (al giusto prezzo di mercato) stabili tra i 4 e i 5 mesi medi.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
103 total views
I vizi Occulti,in tema di compravendita, possono originare controversie tra venditore e acquirente nel caso in cui l’oggetto della compravendita presenti appunto, vizi e difetti non riscontrati alla consegna, dal nuovo proprietario.
Situazione che potrebbe aggravarsi laddove i vizi comportino danni a terzi, dovendosi stabilire, in tale ipotesi, a chi spetti l’onere delle riparazioni ed il conseguente obbligo di risarcimento danni.
Orbene, le norme sulla garanzia per i vizi, previste dagli artt. 1490 e ss. del codice civile costituiscono il quadro normativo di riferimento per la tutela del compratore contro l’inattuazione o l’inesatta attuazione dell’effetto traslativo del diritto di proprietà.
Si fa riferimento ad una speciale responsabilità contrattuale del venditore, il cui fondamento è costituito dalla imperfetta realizzazione del risultato traslativo, dipendente dalla inidoneità del materiale relativo alla cosa venduta, inidoneità preesistente alla conclusione del contratto.
Il compratore infatti potrà,dopo la scoperta del vizio, a sua scelta, eccetto che per i casi in cui gli usi escludano la risoluzione del contratto, richiederne una modificazione o la sua caducazione mediante due azioni:
Il compratore non dispone invece (neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica), di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta.
Tale rimedio gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene.
E’ bene chiarire che il compratore potrà reclamare per le vie legali solo i vizi che la dottrina definisce “vizi occulti”, nel senso che l’acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l’ordinaria diligenza.
L’art. 1490 c.c., disciplinando la garanzia per vizi, si riferisce al caso in cui la cosa acquistata presenti
I vizi sono da intendersi come vizi materiali restando invece, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 1490 c.c. i vizi connessi all’acquisto di crediti, beni immateriali, contratti.
La garanzia per i vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente dalla colpa del venditore.
Dato indefettibile è però la necessaria preesistenza del vizio alla vendita, per le cose individuate, e all’individuazione per le cose di genere.
Infatti, si ritiene che il vizio posteriore alla conclusione del contratto debba essere configurato come inesatto adempimento e che non possa pertanto rientrare nella garanzia, a meno che esso sia conseguenza di cause preesistenti.
Più precisamente, si hanno vizi redibitori con conseguente risoluzione del contratto, quando nella cosa venduta:
Con specifico riferimento alla compravendita di immobili, appare evidente che un immobile acquistato, ma di vecchia costruzione, possa presentare limitazioni e carenze (un’impiantistica vetusta, barriere architettoniche, dimensioni ridotte dell’ascensore o assenza totale dello stesso, materiali datati o non più regolamentari, accessori che potrebbero non funzionare), senza che ciò possa rientrare nella casistica dei vizi occulti, perché ben manifesti ad ogni visitatore acquirente.
Per meglio comprendere la casistica rientrante nei vizi occulti può essere utile tracciare una distinzione, riconosciuta nel sistema positivo, relativa alle difformità della cosa venduta, tra i vizi occulti e la cd. “mancanza di qualità” che inerisce, più propriamente agli elementi sostanziali, i quali, all’interno del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un’altra.
La distinzione tra presenza di vizi ed assenza di qualità promesse od essenziali rileva, infatti, ai fini della disciplina applicabile, in quanto nell’ ipotesi di mancanza di qualità l’art. 1497 c.c., non contempla il rimedio relativo alla riduzione del prezzo (concedendo all’acquirente soltanto il diritto di ottenere la risoluzione del contratto), rimedio previsto, invece, dall’ art. 1492 c.c., per il caso di vizi.
Le soluzioni poste a tutela del compratore nei casi di mancanza di qualità, dunque, sono quelle di cui agli artt. 1453 ss. cioè la risoluzione del contratto per inadempimento, ed implicano, a differenza delle azioni edilizie, il contegno colpevole del venditore.
Si ha, inoltre, consegna di “aliud pro alio”, quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti.
In tal caso il compratore non è soggetto ad alcun onere di denuncia, ma ha la possibilità sia di domandare l’adempimento, sia di esperire l’azione di risoluzione, secondo quanto stabilito dall’ art. 1453 c.c., il venditore sarà responsabile solo se colpevole, secondo i principi generali che regolano l’inadempimento.
In tema di distinzione tra vizio ed aliud pro alio la Cassazione recentemente è intervenuta affermando che
In caso di risoluzione inoltre, a seguito dell’accertamento della ricorrenza di aliud pro alio precisa la giurisprudenza, il venditore è tenuto a restituire, oltre alle somme ricevute, anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall’acquirente, senza che tale obbligo possa considerarsi neutralizzato dal godimento del bene ricevuto dal compratore.
Tornando ai vizi occulti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che gravi difetti, definibili come “vizi” sono
Sentenza confermata con l’ordinanza del 4 ottobre 2018, n. 24230 in cui si legge che
Rientrerebbero, inoltre, tra i gravi difetti dell’opera quelli non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come, ad esempio i difetti relativi all’efficienza dell’impianto idrico, la presenza di infiltrazioni e umidità, la presenza di crepe imputabili a cause che ne pregiudicano il godimento.
Con le Sezioni Unite del 2017 n. 7756, il Supremo Consesso, in merito ai gravi vizi e difetti dell’opera, ha stabilito che possono essere anche quelli afferenti a parti secondarie e accessorie (come le impermeabilizzazioni o i rivestimenti), purché compromettano la funzionalità globale e l’utilizzazione dell’immobile.
Circa gli effetti della risoluzione del contratto, al venditore compete la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti strettamente connessi alla vendita, mentre all’acquirente spetta la restituzione del bene, a patto che non sia venuto meno in conseguenza dei vizi (a titolo esemplificativo, si pensi all’ esplosione di un oggetto elettrico per un difetto di fabbricazione).
Il 2° comma dell’articolo in esame prevede la possibilità, diversamente rispetto alla garanzia per evizione (la quale, anche ove esclusa, comporta sempre l’obbligo di restituire il prezzo, a meno che la vendita non sia stata convenuta “a rischio e pericolo” del compratore) che la garanzia per vizi può essere esclusa in modo totale.
Tuttavia tale clausola sarà nulla se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi al compratore.
Si è, tuttavia, precisato che il “silenzio malizioso” dell’alienante non comporta la nullità di tale clausola, occorrendo, piuttosto, una vera e propria attività di occultamento.
Tale attività, secondo la giurisprudenza, per assumere rilevanza deve consistere non già nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, che sia funzionale a nascondere il vizio della cosa.
La nullità del patto con cui si esclude o limita la garanzia, nell’ipotesi in cui i vizi siano stati in mala fede taciuti al venditore, è da taluno ricondotta al principio di cui all’ art. 1229 c.c.: per mala fede si dovrebbe intendere, dunque, dolo o colpa grave.
Secondo altra tesi, la nullità della clausola di esonero o limitazione della garanzia avrebbe rilevanza autonoma rispetto all’ art. 1229 (in presenza del patto di esonero, infatti, il venditore alienerebbe il bene senza tuttavia promettere che esso abbia certi requisiti di integrità o qualità; l’eventuale difetto della cosa venduta non costituirebbe, perciò, una ipotesi di inadempimento e verrebbe meno la ragione per riferirsi all’ art. 1229): sicché tale clausola sarebbe nulla nel solo caso di mala fede e non anche in quello di colpa grave.
La giurisprudenza, seguendo il secondo dei tre descritti orientamenti, ritiene valida la clausola anche nel caso di colpa grave del venditore che ha taciuto i vizi della cosa.
La giurisprudenza tende a considerarle come clausole di stile ed esclude, quindi, che possano incidere sulla garanzia ex art. 1490, 2° co.
Tuttavia, qualora nel contratto siano presenti clausole che si riferiscono ad un’attività di approvazione del compratore quale ad esempio la clausola “merce come vista” oppure “vista e piaciuta” si ritiene che queste siano idonee ad escludere la garanzia per i vizi apparenti ma non anche quelli occulti.
Peraltro, se essa è contenuta in un contratto stipulato da un consumatore con un professionista, è comunque inefficace, anche se negoziata individualmente dalle parti (art. 1469 c.c. quinquies).
La possibilità di applicare al contratto preliminare le norme sulla garanzia per i vizi della cosa promessa, per lungo tempo è stata reputata inammissibile dalla conforme giurisprudenza, posto che i vizi riguarderebbero un bene non ancora venduto e legittimerebbero il promissario acquirente a chiedere soltanto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente ed il risarcimento dei danni.
A partire dalla fine degli anni ’70, tuttavia, in presenza di vizi nella cosa promessa ed a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, è stata ammessa la possibilità per il promissario acquirente di domandare, alternativamente alla risoluzione del contratto preliminare, la condanna del promittente ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa anche cumulativamente con l’azione di esecuzione specifica
Tale nuovo indirizzo ha subito ulteriori sviluppi in virtù di decisioni che hanno riconosciuto al futuro acquirente altresì la possibilità di esperire l’azione di riduzione del prezzo
Parte della giurisprudenza, peraltro, in presenza di vizi e difformità del bene promesso in vendita, pur riconoscendo in capo al promissario acquirente la possibilità di esperire l’azione di riduzione del prezzo contestualmente all’azione di esecuzione specifica, esclude la possibilità di chiedere, in alternativa alla riduzione del prezzo, l’eliminazione dei vizi.
In ogni caso, la giurisprudenza reputa non applicabile al contratto preliminare di vendita la disciplina relativa al termine di decadenza per la denuncia dei vizi, prevista dall’ art. 1495 c.c. per il contratto di vendita (8 giorni dalla scoperta, salvo un diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge)
Unica eccezione, che consente al venditore di essere esonerato da responsabilità, è che egli abbia ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Dovrà per questo fornire in giudizio la prova liberatoria. Egli è esonerato dal pagare i danni nel caso dimostri che, senza sua colpa, non era a conoscenza dei vizi e pertanto non poteva darne informazione al compratore, come imposto dai doveri di correttezza in fase di trattativa.
Il legislatore, quanto alla tempistica per l’attivazione delle garanzie, impone celerità di azione.
Ed infatti, a meno che il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio o, al contrario, l’abbia occultato, l’acquirente deve denunziare all’alienante i vizi stessi, entro il termine, decisamente breve, di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Il tempo necessario per il compimento della prescrizione dell’azione, inoltre, è abbreviato a solo un anno dalla consegna, anche se il compratore, convenuto per l’esecuzione del contratto, avrà sempre diritto a far valere la garanzia, a patto che il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e in ogni caso prima del decorso dell’anno dalla consegna (così dispone l’art. 1495 c.c.).
Nel caso di vendita di beni di consumo, ovvero nei contratti in cui il venditore è un professionista e l’acquirente un consumatore, la normativa applicabile è poi quella di cui al Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) che detta una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione della sua “debolezza” contrattuale.
Si segnala altresì, un orientamento giurisprudenziale che nel consentire anche all’acquirente di immobile che presenti vizi e difetti di una certa gravità, di addebitare la responsabilità al venditore, qualora il danno denunciato sia conseguenza di opere eseguite anteriormente alla consegna del bene venduto, alla stregua di quanto dispone l’art. 1669 c.c.,
La denunzia, inoltre, deve essere fatta al venditore entro un anno dalla scoperta del difetto (e non otto giorni, come nella garanzia per evizione) e la relativa azione si prescrive nel termine di un anno dalla denunzia (e non un anno dalla consegna del bene, come nella garanzia per evizione).
Articolo scritto dall’avvocato Daniela Longo del foro di Crotone per Officina ImmobiliaRe.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
1,328 total views, 1 views today
La circolabilità degli immobili provenienti da donazione può dar luogo a inconvenienti.
Al fine quindi di ridurre i rischi e valutare la sicurezza dell’acquisto e/o vendita dell’immobile è opportuno considerarne la provenienza donativa.
INDICE
Definizione di donazione:
è l’istituto con il quale colui che trasferisce il bene o assume un’obbligazione (detto donante) arricchisce un soggetto (detto donatario), senza ricevere nulla in cambio e per pura generosità.
Essa è un negozio giuridico fondato sullo spirito di liberalità, cioè chi compie la donazione agisce con la consapevolezza di diminuire il suo patrimonio e di aumentare quello del donatario.
Chi compie la donazione trasferisce un bene senza conseguire un corrispettivo.
La donazione di beni di non modico valore, come il caso in questione di un immobile, deve avere a pena di nullità la forma di atto pubblico, cioè deve essere redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale in presenza di due testimoni. È necessario che colui che riceve la donazione la accetti espressamente ed inoltre deve essere debitamente trascritto nei registri immobiliari.
La forma solenne è richiesta dalla normativa per far acquisire al donante la consapevolezza dell’atto che compie e del conseguente suo impoverimento.
La donazione, dati gli esigui costi di imposta, è uno degli istituti più economici, ma implica degli inconvenienti:
non comporta un acquisto DEFINITIVO della proprietà.
Occorre precisare che la vendita o acquisto di un immobile proveniente da donazione è assolutamente consentita.
la vendita o acquisto di un immobile proveniente da donazione questa però viene valutata come non sicura, in quanto la donazione è un atto revocabile e impugnabile.
Il nostro ordinamento, attraverso la revocazione, riconosce al donante la possibilità di tutelarsi innanzi a determinati comportamenti del donatario e/o al verificarsi di determinate circostanze a lui sconosciute al momento della donazione.
inoltre consente ai parenti prossimi di agire nel caso in cui le disposizioni patrimoniali del donante-defunto siano per loro lesive.
Andiamo nello specifico ad esaminare gli istituti della revocazione e dell’azione di riduzione per lesione legittima e dell’azione di riduzione legati alla donazione.
Un elemento essenziale della donazione è l’animus donandi,ovvero
l’intenzione del donante di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi obbligato.
Di regola, le liberalità non possono essere revocate.
Tuttavia, il legislatore,ha previsto il diritto del donante di revocare, ossia togliere efficacia alla donazione al verificarsi di motivi di ordine etico-sociale.
Questi motivi sono semplificati in questi termini:
i casi di ingratitudine sono identificati dall’articolo 801 del Codice Civile:
“..il donatario si è reso colpevole, verso il donante, di calunnia, ingiuria grave o grave danno al suo patrimonio, gli ha rifiutato gli alimenti o addirittura ha ucciso o tentato di uccidere il donante oppure un suo ascendente o discendente.”
Ancora, la donazione può essere revocata dal donante anche nell’ipotesi disciplinata all’articolo 803 del Codice Civile, che consente la revocazione per sopravvenienza di figli:
“ le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione”
Per chi non sia un operatore di diritto, appare opportuno specificare che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, come dalla stessa Corte di Cassazione affermato e chiarito nella recente sentenza numero 5345 del 2 marzo 2017:
“…è preclusa ove il donante avesse consapevolezza alla data dell’atto di liberalità dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo, sicché è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione.”
La ratio delle disposizioni esaminate è da rinvenire nella volontà del legislatore di tutelare interessi di ordine morale e nell’esigenza di consentire al donante una rivalutazione dell’opportunità della donazione di fronte ad eventi successivi.
Di conseguenza, per effetto della revocazione, il donatario dovrà restituire il bene oggetto di donazione mentre.
nel caso in cui il bene sia stato alienato dovrà restituirne il valore economico.
Il legislatore ha di conseguenza tracciato dei rischi e delle insicurezze sulla circolabilità degli immobili oggetto di donazione, in quanto potremmo “facilmente” trovarci nella situazione di dover restituire l’immobile o il suo valore economico.
Un rischio legato alla vendita e/o acquisto dell’immobile oggetto di donazione è dato dell’istituto della successione e della conseguente tutela riconosciuta dal nostro ordinamento ai parenti prossimi del defunto.
Nel nostro sistema legislativo al coniuge, ai figli e ai genitori del defunto, chiamati legittimari o eredi necessari, viene riservata una determinata quota del patrimonio del de cuius.
Ai sensi dell’articolo 536 del codice civile, tali soggetti hanno diritto a una quota minima di eredità il cui valore viene calcolato sommando ai beni lasciati dal defunto a titolo di eredità i beni donati in vita dallo stesso.
Pertanto se con la donazione di un immobile, è stata lesa la quota minima dovuta agli eredi legittimari, questi potranno far valere il loro diritto a riottenere la proprietà del bene con l’azione di riduzione:
Concretamente quindi potrebbe verificarsi che il donatario e/o il terzo acquirente si trovino costretti a restituire l’immobile o il suo valore agli eredi legittimari del donante, che hanno messo in discussione la donazione e abbiano agito a tutela dei propri diritti.
In subordine i legittimari possono esperire l’azione di restituzione.
L’azione di restituzione, disciplinata dagli articoli 561 del Codice Civile e seguenti.
L’azione ha lo scopo di far conseguire il pieno possesso dei beni ai legittimari attraverso la restituzione della cosa ed è esperibile sia contro i beneficiari della donazione sia contro gli aventi causa da questi.
Difficilmente ci si potrebbe sottrarre dalla restituzione dell’immobile o del pagamento dell’equivalente in denaro.
Proprio per questo sussistono timori e gravi incertezza su una potenziale compravendita di un’immobile oggetto di donazione.
Gli istituti sopra espletati sono rimedi tipici riconosciuti al donante e ai suoi eredi per rendere inefficace la donazione.
Essendo un negozio gratuito caratterizzato dallo spirito di liberalità, la donazione:
“non si sottrae all’applicazione della revocatoria ordinaria, qualora la diminuzione del proprio patrimonio venga realizzata al solo fine di arrecare un pregiudizio ad eventuali creditori”.
Il conseguente impoverimento del donante potrebbe anche andare a ledere gli eventuali creditori di questo.
Nella realtà, infatti, potrebbe verificarsi una donazione con fine fraudolento, ossia una donazione posta in essere per sottrarre ai creditori i beni del patrimonio del debitore-donante.
Al fine di tutelare i creditori il legislatore ha previsto gli istituti di:
L’azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall’art. 2901 e ss del Codice Civile.
Detta azione permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi del patrimonio con i quali il debitore ha arrecato pregiudizi alle sue ragioni.
Tuttavia, per l’azionabilità della revocatoria ordinaria devono sussistere determinate condizioni:
Inoltre, l’azione revocatoria comporta una dichiarazione di inefficacia relativa e non di nullità.
La donazione, per comprendere meglio, diventerebbe inefficace solo nei confronti del creditore che ha agito, mentre nei confronti degli altri soggetti e dei terzi acquirenti la donazione conserverebbe la sua validità ed efficacia.
Invece, l’azione revocatoria fallimentare tutela il principio della par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori) e ha il fine di ricostruire il patrimonio del fallito.
L’art. 64 Legge fallimentare sancisce l’inefficacia rispetto ai creditori degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento, in quanto giudicati altamente sospetti.
L’inefficacia sancita dalla norma opera in senso oggettivo ed automatico, spetta infatti al terzo provare la sua buona fede, ovvero la sua non conoscenza dello stato d’insolvenza del fallito.
Pertanto, per esperire l’azione di revocatoria fallimentare sono sufficienti i presupposti dell’esistenza dell’atto gratuito e che lo stesso sia stato compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Tuttavia la norma stessa prevede che l’azione revocatoria fallimentare non vada a colpire alcuni atti del debitore, quali regali d’uso e atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a condizione che queste liberalità siano proporzionate al patrimonio del donante.
“le donazioni comportano dei rischi connaturati nella gratuità dell’atto, che implica un impoverimento del patrimonio del debitore-donante, dal nostro ordinamento espressamente considerato danneggiante”.
Rischio che continua a sopravvivere ed esplicare i suoi effetti anche durante la circolabilità del bene immobile di provenienza donativa.
L’instabilità e le incertezze derivanti dall’acquisto non definitivo della proprietà con la donazione vengono valutate e considerate anche dalle banche.
Potrebbero, infatti, sorgere problemi nel riuscire ad ottenere il mutuo su immobili oggetto di donazione.
Legislativamente non sussistono impedimenti per l’erogazione di mutui su immobili di provenienza donativa.
Tuttavia l’elevato rischio di una possibile ed eventuale perdita di efficacia della donazione rende le banche inclini a rifiutare tale tipo di garanzia.
La tutela riconosciuta dal nostro ordinamento al donante, ai suoi eredi ed ai creditori portano le banche a non considerarsi sufficientemente tutelate e di conseguenza a non accettare operazioni finanziarie di tale tipo.
Vi è infatti la concreta possibilità che questi possano far valere il loro diritto a riottenere la proprietà dell’immobile, anche nei confronti di terzi acquirenti.
Sebbene, come la stessa Corte di Cassazione nella sentenza n.965 del 16 gennaio 2019 affermato
“il sistema italiano di tutela dei legittimari fa sì che la presenza di un atto di donazione renda particolarmente difficoltosa la circolazione del bene donato”,
il nostro ordinamento ha previsto dei limiti temporali al problema della provenienza donativa dell’immobile.
L’articolo 563 del Codice Civile, come modificato dalla L. n. 80/2005, fissa in vent’anni decorrenti allo stato di trascrizione della donazione ovvero il termine entro il quale sia possibile domandare la restituzione contro i terzi aventi causa del donatario acquirente.
Trascorso il limite di vent’anni dalla donazione, la vendita e/o acquisto dell’immobile è privo di pericoli, sono definitivamente fatti salvi i diritti dei terzi acquirenti.
Potrebbe anche verificarsi che, dopo la morte del donante, gli eredi rinuncino all’azione di riduzione.
Inoltre, la Suprema Corte con l’ordinanza n.32694/19 ha affermato che:
“..in fase di trattativa, se il compratore non è adeguatamente informato circa la provenienza donativa del bene può sospendere il pagamento del prezzo ai sensi dell’articolo 1481 del codice civile.“
Questo perché l’azione donativa rende non definitivo il suo investimento.
Pertanto, il promissario acquirente può rifiutarsi di stipulare il rogito definitivo se, dopo la stipula del preliminare, viene a conoscenza dell’esistenza di vincoli o altri impedimenti sul bene, quale la donazione.
Appare opportuno e necessario consigliare,di verificare attentamente la documentazione e l’origine dell’immobile onde evitare futuri problemi e lunghe ed onerose battaglie legali.
Articolo scritto dall’avvocato Vincenzo Cizza del foro di Crotone per Officina ImmobiliaRe.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
256 total views, 1 views today
Certo, se hai del tempo da dedicare e vuoi sapere come vendere casa da privato, ecco tutte le attività legate ad una compravendita immobiliare.
Puoi tranquillamente espletare queste operazioni da solo.
Se le conosci tutte e sai come muoverti, saprai sicuramente districarti tra i documenti e nella gestione delle trattative e saprai sicuramente operare al meglio per evitare grattacapi durante la trattativa oppure, a distanza di mesi, dalla stipula del rogito notarile.
Proprio così,anche dopo la stipula del rogito notarile, tu venditore puoi rispondere di eventuali mancanze o questioni non debitamente affrontate che, in caso di compravendita, possono non venire fuori. infatti un immobile, seppur commerciabile, non è esente da vizi o impedimenti burocratici che possono venir fuori post vendita.
ora hai pronto il vademecum per vendere casa da privato.
cosa aspetti?
#FalloTu!
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
273 total views, 1 views today
L’intervista a Patrizia Longo:
Ho iniziato la professione nel 2006, feci la mia prima acquisizione, ovvero ho trovato il mio primo appartamento da vendere attraverso l’utilizzo dell’elenco telefonico, all’epoca uno strumento indispensabile per la vita di tutti. Oggi l’elenco telefonico non esiste più, c’è internet, sono cambiate le varie normative in materia di privacy ecc, una cosa che non è mai cambiata è il rapporto con la gente, uscire a fare una passeggiata, parlare con chi si incontra è una cosa che valeva nel 2006 e vale anche oggi.
Fondamentalmente la richiesta è rimasta la stessa. Le tipologie di richieste sono divise per target. Oggi la clientela è più informata grazie all’avvento di internet, anche se molto spesso le informazioni che raccolgono sono alcune volte superate, le normative infatti spesso cambiano di anno in anno. Oggi forse si ha più bisogno di una guida per le questioni burocratiche che nel cercare fisicamente casa.
Cambiano i clienti, le richieste e le esigenze per ogni settore, che sia residenziale commerciale o altro. Specializzarsi in uno di questi settore vuol dire rispondere in maniera più puntuale alle esigenze del clienti ed essere più incisivi. Noi di Officina ImmobiliaRe, ad esempio siamo specializzati,nel residenziale. Questo non vuol dire che ci occupiamo solo di appartamenti, ma la maggioranza delle nostre operazioni si svolge in quel settore.
Sicuramente le relazione interpersonali, sono alla base della nostra professione. Apprezzo quando si instaura con un cliente un rapporto libero, tanto ché, molto volte, mi è capitato di ricevere confidenze anche personali. Legato all’acquisto o alla vendita di un appartamento ci si porta sempre dietro un pezzo di storia personale di ogni cliente.
Per tanti anni non ho dato la giusta importanza alle nuove tecnologie lavorando come ho sempre fatto. Anche se ci si ostina a non voler cambiare, ci si scontra prepotentemente con la realtà infatti, il cliente oggi, non vieni quasi più direttamente in agenzia, le prime informazioni di massima le si ottiene attraverso internet. Se c’è interesse si procede con i passaggi successivi ovvero la telefonata, l’appuntamento in ufficio e quindi la visita all’immobile. Oggi se non sei visibile al grande pubblico non esisti,puntiamo molto su questo aspetto.
Da un po di anni, internet è, fortunatamente alla portata di tutti. Questo però da si un vantaggio nella ricerca di informazioni in genere, ma da l’illusione che, parlo del mio settore,gestire la vendita di un qualsiasi immobile sia cosa semplice. Dalla valutazione dell’immobile, il servizio fotografico, al reperimento della documentazione, allo studio della stessa (per non far danno a chi compra, e a chi vende infatti eventuali insidie possono venire fuori anche successive al rogito notarile), alla gestione della trattavi ed infine al giusto formalizzare delle proposte di acquisto, richiedono competenza, studio e aggiornamento continuo. cose che vanno aldilà della mera chiusura della transazione.
Biografia di Patrizia Longo
Patrizia Longo è nata e vive a Crotone, conseguita la Maturità inizia il percorso di studi in Giurisprudenza a Pisa, nel 2006 muove i primi passi in un agenzia immobiliare di Crotone.
Collabora attivamente con diverse agenzie del territorio, fintanto che nel 2011 apre ed opera attivamente con la propria agenzia “Patrizia Longo Immobiliare“.
Nel 2017, istituita l’associazione di categoria FIMMA,(FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D’AFFARI) viene nominata vice presidente dagli associati.
Abilitato all’esercizio della professione di “Agente di affari in mediazione” nel 2018 diventa parte integrante ed indispensabile della Officina ImmobiliaRe con i colleghi Giacinto Folino e Francesco Murgeri.
intervista a patrizia longo Crotone 15/5/2020.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
189 total views
le valutazioni immobiliari, sono strumenti che permettono di stabilire quanto vale un determinato bene.
A secondo degli scopi e dei fini ci sono diversi metodi per effettuare una giusta valutazione. saperli utilizzare è cosa molto importante quando si prova, anche con il fai da te, ad avere un’idea di massima del prezzo di realizzo. gli strumenti di valutazione e quindi le modalità di stima vanno scelti con cura a seconda se si vuole, ad esempio valutare:
Il costo di ricostruzione di un opera esistente è costituito dalla somma delle spese che alla data di stima si devono sostenere per realizzare un manufatto uguale o equivalente.
E’ un criterio di stima che valuta un bene suscettibile di una trasformazione (come ad esempio i terreni edificabili) attraverso la differenza tra il previsto valore di mercato del bene trasformato e il costo di trasformazione.
Si usa ogni qualvolta il bene si trova nelle condizioni dell’essere trasformato come ad esempio:
Il valore complementare è un criterio di stima costituito dalla combinazione tra due valori di mercato: uno riferito all’immobile complesso, l’altro riferito alla parte residua.
Il rapporto tra il valore complementare della parte e il valore totale dell’immobile complesso è definito rapporto di complementarietà economica, come ad esempio il rapporto tra il valore del terreno edificato e il valore dell’immobile, comprensivo del fabbricato e del terreno.
Può essere definito come il valore di un altro bene capace di svolgere le stesse funzioni o di fornire la stessa utilità del bene da stimare.
È dato dalla accumulazione, al momento della stima, dei redditi futuri che il bene è capace di fornire.
La stima del valore di mercato si basa su dati rilevati nel mercato e non sulle quotazioni immobiliari, dati raccolti nel proseguo del tempo generalmente da un professionista del settore e costantemente aggiornati con l’evolversi del mercato.
Il valore di mercato è il più probabile prezzo di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, posto che l’acquirente e il venditore abbiano operato in modo indipendente, non condizionato e ciascuno nel proprio interesse, con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione dopo una adeguata attività di marketing.
L’importo stimato è quindi il prezzo che l’acquirente paga per un immobile determinato da un esperto che possiede qualifica, nozioni e competenze per compiere la valutazione.Il valore di mercato si riferisce a una data certa (data della stima) in quanto i mercati e le loro condizioni variano nel tempo e un prezzo valido oggi può risultare scorretto in un tempo diverso.
La permanenza dell’immobile sul mercato varia a seconda del tipo di immobile e dell’andamento del mercato, ma deve essere sufficientemente adeguata a far sì che sia l’immobile sia posto all’attenzione di un appropriato numero di potenziali acquirenti.
se oggi vuoi vendere il tuo immobile utilizza il sistema corretto per le valutazioni immobiliari per non sbagliare e non perdere tempo. se vuoi possiamo valutare noi, gratuitamente il tuo immobile. basta cliccare sul link VALUTA IL TUO IMMOBILE . se l’articolo Valutazioni immobiliari ti è piaciuto, condividilo sulla tua pagina Facebook tra i tuoi amici, puoi copiare il link oppure utilizzare i pulsanti all’inizio o alla fine di quest’articolo.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
154 total views, 1 views today
Acquirente e Venditore le 5 osservazioni
Nel 2019 abbiamo effettuato con i clienti circa 500 appuntamenti di visione per gli immobili in vendita ovvero abbiamo accompagnato i clienti acquirenti, o potenziali tali, in visita presso gli immobili un considerevole numero di volte abbiamo così deciso di scrivere l’articolo “Acquirente e Venditore le 5 osservazioni – per vendere e per comprare casa“, quasi e naturalmente propedeutico al precedente articolo 5 passi per vendere casa che puoi rileggere direttamente su questo sito.
Abbiamo constatato che alcune osservazioni, lamentele o, in generale richieste, si ripetevano con una certa costanza e frequenza tra tutti quelli che sono alla ricerca di una casa.
Non abbiamo quindi trovato il Sacro Graal della vendita immobiliare ma stiliamo una lista, divisa in sei punti, di argomenti che spesso diamo per scontati ma che possono fare la differenza nella conclusione dell’affare, questa lista è utile sia per chi vende, sia per chi compra.
Infatti:
se l’articolo Acquirente e Venditore le 5 osservazioni ti è piaciuto, condividilo sulla tua pagina Facebook tra i tuoi amici, puoi copiare il link oppure utilizzare i pulsanti all’inizio o alla fine di quest’articolo.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
107 total views, 2 views today
Photo by Riccardo Annandale Crotone – 5 passi per vendere il tuo immobile E’stato stimato che nel 2019, i tempi medi per vendere un immobile sono circa 150 giorni, anche se l’offerta immobiliare,negli ultimi anni ha superato di gran lunga la domanda, ci sono alcuni immobili che vengono compravenduti in un lasso di tempo accettabile, ovvero nei 150 giorni, ed altri invece, che rimangono invenduti per anni. cosa permette dunque ad un immobile di essere compravenduto nei tempi medi o cosa invece fa si che rimangano invenduti per anni? la risposta è semplice quanto di difficile attuazione, una delle attività che vado ad elencare non è stata adeguatamente eseguita tardando o addirittura impedendo la compravendita dell’immobile.
ecco cosa puoi fare:
ma se la documentazione non è in ordine, se i documenti sono mancanti o ancora se vi sono abusi edilizi non risolti o irrisolvibili nell’immediato nessuna banca concederebbe un mutuo, rischiando di perdere o di distogliere l’attenzione ( e quindi l’interessamento)dell’acquirente o peggio ancora, qualora quest’ultimo non abbia necessità di accedere ad un mutuo bancario potresti trasferirgli un grattacapo qualora volesse vendere a sua volta l’appartamento . ecco la documentazione necessaria per poter procedere con il secondo passo:
reperita la documentazione non ti resta che procedere con il secondo passo.
l’individuazione del prezzo è un buon 65% del successo dell’operazione. individuare il prezzo corretto dell’immobile è cosa complicata, non importa che tu abbia speso miliardi di lire quando hai comprato nel 1999, oggi il prezzo più probabile di mercato (prezzo più probabile di mercato) è dato da una serie di fattori quali:
potresti farti un idea andando sul sito dell’agenzia del territorio e vedere il prezzo al metro quadrato dell’ultimo anno in una determinata zona della tua città, ma attenzione, l’agenzia del territorio raccoglie i dati su macro-aree,a quei dati vanno applicati dei fattori correttivi che generalmente è materia di un operatore del settore oppure potresti vedere il prezzo degli appartamenti più vicini possibili alla tua zona, ma non copiare il prezzo se sono ancora li da vendere vuol dire che è il prezzo è sbagliato! (attenzione a non cadere nella trappola del “te lo valuto tanto così prendo l’incarico alla vendita”), l”immobile si vende al giusto prezzo di mercato, non si fanno magie. nemmeno noi le facciamo!
La pubblicità è l’anima del commercio – H. Ford –
inutile negarlo, una buona pubblicità capillare è sicuramente quello che serve per far visionare o portare a conoscenza di un potenziale acquirente che quel determinato immobile (o prodotto) è sul mercato. la pubblicità è ovunque i canali sono molteplici, dal passaparola alla banca dati (se ne hai una) al marketing 1.0 al marketing 2.0 al Web Marketing. siamo inondati di pubblicità costantemente, il problema principale non è quindi fare pubblicità, ma come farla. se sei un avventuriero del web, è indispensabile andare a studiare o comunque avere una minima conoscenza di come funzionano gli algoritmi di Google, quindi creando un post con ottimi parametri SEO, un infarinatura degli algoritmi dei principali social network e ultimo ma non ultimo, la cura del prodotto da pubblicizzare. dedica quindi del tempo alle foto, alla dimensione (per essere ben visibili sul web) alla luce e alla disposizione e sopratutto i testi, testi troppo lunghi o troppo corti non sono ben viste dai motori di ricerca. una buona soluzione potrebbe anche essere quella di affidarsi ad un sito di settore (a pagamento chiaramente). diffida sempre dalle soluzioni free, pubblica gratis il tuo annuncio sono semplici espedienti per recuperare la tua mail e i tuoi dati per mandarti le offerte promozionali. tu pubblichi gratis il tuo annuncio, viene messo in fondo alle classifiche (hanno valore solo gli annunci in prima pagina, massimo in seconda) e in compenso i tuoi dati vengono venduti ai professionisti del settore di questa o quell’altra categoria.
se i primi tre passi sono stati eseguiti alla perfezione, inizierai ad essere contattato da potenziali acquirenti, molti acquirenti. Nonostante il tuo certosino lavoro di preparazione verranno e vorranno
ma poco importa, arriverà quel potenziale acquirente che finalmente ha trovato quello che cercavi, e quindi?
quindi individua il potenziale acquirente verifica che lo possa comprare il prodotto, impegnati solo dopo che aver verificato la possibilità economica o che ti possa garantito (per iscritto) la possibilità di accesso al credito,se così è sei ad un passo dal rogito notarile stila un preliminare di compravendita, in mancanza probabilmente non hai finito devi ripeterei i passi su descritti. gli annunci scadono, i tempi cambiano, devi rinnovarti periodicamente,se non hai ancora venduto, hai sbagliato uno dei punti su descritti! quindi RIPROVA! se l’articolo Crotone – 5 passi per vendere il tuo immobile ti è piaciuto, ti prego di condividerlo sulla tua pagina Facebook o nei social a te più graditi, puoi copiare il link oppure utilizzare i pulsanti all’inizio o alla fine di quest’articolo.
metti un like alle nostre pagine, seguici sui social Network:
Facebook Instangram Youtube Newsletter Blog
134 total views, 1 views today